Descrizione
Per poter svolgere il ruolo di Scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico.
Requisiti di iscrizione:
- essere elettore del Comune;
- avere assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal 1986 in poi, per obbligo scolastico assolto si intende la frequenza di almeno 10 anni di formazione scolastica: per esempio aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex diploma di scuola media inferiore) e aver frequentato almeno due anni di scuola secondaria di secondo grado).
Cause ostative:
- coloro che, alla data delle consultazioni, hanno superato il 70° anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Responsabilità:
La funzione di scrutatore, nominato in sede di elezioni, comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di “pubblico ufficiale”, con annessi tutti i relativi doveri e responsabilità.
L’ufficio di scrutatore é obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 Euro se, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato, rifiutano l’incarico, se non si presentano al momento dell’insediamento del seggio e se si allontanano dal seggio prima del termine delle operazioni elettorali.
Considerata la delicatezza dei compiti che lo scrutatore deve compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio, per una maggior consapevolezza delle responsabilità penali cui si può incorrere, in caso di inadempienza, di seguito è citato il testo dell’art. 96. D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570:
“Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (1.032,92 euro) a lire 4.000.000 (2.065,83 euro). Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 (che elencano i compiti dello scrutatore, n.d.r.) è punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi e urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (1.032,92 euro) a lire 4.000.000 (2.065,83 euro). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo”.
Iter per l'iscrizione:
Gli interessati ad iscriversi per la prima volta all’albo degli scrutatori possono presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno utilizzando l'apposito modulo.
La richiesta può essere inviata tramite PEC all'indirizzo "protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it", via Email all'indirizzo "anagrafe@comune.rosa.vi.it" oppure presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale.
Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d’identità.
Iter per la cancellazione:
Gli interessati possono chiedere la cancellazione dall'albo entro il mese di dicembre per gravi, giustificati e comprovati motivi.
La richiesta può essere inviata tramite PEC all'indirizzo "protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it", via Email all'indirizzo "anagrafe@comune.rosa.vi.it" oppure presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale.
Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d’identità.
L’aggiornamento dell’albo degli scrutatori è annuale e avviene a gennaio dell’anno seguente.
Qualora la domanda venga accolta, non è necessario rinnovarla ogni anno: si rimane iscritti all’albo fino a quando permangono i requisiti o se ne faccia motivata richiesta di cancellazione.
L’iscrizione resta valida sino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con dichiarazione scritta per gravi e giustificati motivi, oppure qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’albo stesso.
In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, procederà alla nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la funzione nei seggi.
Agli interessati verrà quindi notificata l’avvenuta nomina.
L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato entro quarantotto ore dalla notifica.
L'iscrizione all'albo degli scrutatori NON costituisce un automatismo per la nomina.
In allegato l'Avviso e i Moduli di iscrizione e cancellazione per presentare la domanda.
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Elettorale allo 0424 584 170 o all'indirizzo Email "anagrafe@comune.rosa.vi.it".
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Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2024, 10:21