Riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.
Le domande dal 15 dicembre 2009: per usufruire della retroattività per tutto il 2009 domande entro il 30 aprile 2010.
Domande presso l'Ufficio Servizi Sociali: lunedì dalle 09:00 alle 12:30, giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Per informazioni e appuntamenti: 0424 584 110 tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00
Alcune informazioni sintetiche:
Che cos'è il Bonus sulla bolletta del gas ?
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettria e il gas, con la collaborazione dei Comuni.
Il Bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
Chi ha diritto al Bonus Gas ?
Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
- non superiore a 7.500 euro
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
Quanto vale il Bonus Gas ?
Il Bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del Bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).
Ad esempio, per l’anno 2009, il Bonus può variare da un minimo di 25 euro ad un massimo di 160 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 40 euro ad un massimo di 230 euro per le famiglie con più di 4 componenti.
Il Bonus Gas ha validità retroattiva ?
Presentando la domanda entro il 30 aprile 2010, si potrà ottenere il Bonus con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Per le domande che saranno presentate entro il 30 aprile 2010, la quota retroattiva del Bonus sarà erogata da Poste Italiane in un’unica soluzione tramite bonifico domiciliato.
Dopo il 30 aprile, si perderà il diritto al Bonus retroattivo ma si potrà comunque, in ogni momento, fare la richiesta del bonus per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.
Come si riceve il bonus ?
A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto di fornitura gas, il Bonus sarà riconosciuto come una deduzione dalla bolletta gas.
Chi usufruisce di impianti di riscaldamento centralizzato e non ha un contratto diretto potrà ritirare il Bonus direttamente presso gli sportelli delle Poste Italiane utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato.
La Delibera ARG/gas 176/09 ha previsto però che per i clienti diretti, per quelli misti (utenze autonome + centralizzate) e per le utenze cessate, la somma da corrispondere, esclusivamente per la componente della retroattività , viene pagata una tantum in contanti tramite bonifico domiciliato.
La tipologia d'uso per calcolare il valore della componente retroattiva del bonus viene considerata sommando i seguenti elementi: il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria/ la cottura dei cibi.
Quanto dura il Bonus Gas ?
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell’ISEE intervenute nel frattempo.
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus Sociale per l'energia elettrica ?
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio.
Cosa succede in caso di variazione delle condizioni di ammissione al Bonus Gas ?
Per il cliente domestico diretto le modifiche contrattuali comportano la cessazione contestuale del diritto alla compensazione, il cambio di residenza (segnalato tramite il Comune di nuova residenza) comporta la continuità del beneficio sul nuovo PDR, Le modifiche di numerosità familiare, categoria d’uso e zona climatica, invece, hanno effetto dal rinnovo della compensazione.
Per il cliente domestico indiretto tutte le variazioni (residenza, numerosità familiare, categoria d’uso, zona climatica) hanno effetto al rinnovo della compensazione.
Il passaggio del cliente domestico da diretto a indiretto comporta la cessazione della compensazione e dà diritto alla richiesta di una nuova compensazione.
Il passaggio, invece, da cliente domestico indiretto a diretto non dà diritto a richiedere una nuova compensazione, poichè il cliente domestico indiretto ha già ricevuto il bonus interamente.
Comunicato Bonus Gas Metano